Sez. L, Sentenza n. 331 del 16/01/1979 (Rv. 396421 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE DA UNA UNITA PRODUTTIVA AD UN'ALTRA - ORDINE RELATIVO - RAGIONI DEL TRASFERIMENTO - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE - INOSSERVANZA - ONERE PROBATORIO NEL GIUDIZIO RELATIVO - POTERE DI TRASFERIMENTO - INSINDACABILITA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE DA UNA UNITA PRODUTTIVA AD UN'ALTRA - ORDINE RELATIVO - RAGIONI DEL TRASFERIMENTO - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE - INOSSERVANZA - ONERE PROBATORIO NEL GIUDIZIO RELATIVO - POTERE DI TRASFERIMENTO - INSINDACABILITA - LIMITI.*
Ove il datore di lavoro non ritenga di comunicare per iscritto le ragioni del disposto trasferimento del lavoratore da un'unita produttiva ad un'altra, a norma dell'art 2103 cod civ (e salve diverse condizioni pattiziamente stabilite), in Sede giurisdizionale incombe allo stesso di fornire, con altri mezzi, adeguata prova non solo dell'oggettiva esistenza delle ragioni tecniche, organizzative produttive che giustificano il trasferimento stesso, ma altresi dell'avvenuta comunicazione delle stesse al lavoratore interessato che ne aveva fatto richiesta. Poiche, inoltre, l'art 41, comma secondo, cost, con norma immediatamente precettiva, dispone che l'iniziativa economica privata non puo svolgersi in "modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta, alla dignita umana", altro limite invalicabile al potere dell'imprenditore di trasferire il dipendente da un'attivita produttiva all'altra e costituito dal fatto che, ancorche siano mantenute l'eguaglianza o l'equivalenza delle mansioni, cio non sia lesivo per la sua sicurezza, liberta e dignita. Pertanto, il giudice ha il potere di accertare, da un lato, se i provvedimenti di trasferimento adottati dall'imprenditore siano comunque lesivi della sicurezza e dignita dei prestatori di lavoro e, dall'altro, se tali provvedimenti siano tecnicamente ingiustificati se non addirittura determinati da motivi di discriminazione o rappresaglia, in entrambi i casi dichiarandone l'illegittimita. Rimane, pero, insindacabile la scelta operata dall'imprenditore fra piu soluzioni che siano tutte egualmente ragionevoli sul piano tecnico-organizzativo-produttivo - sempre che una pattuizione individuale o collettiva non vieti espressamente di mutare il luogo di prestazione del lavoro - con il ricordato limite costituito dal rispetto del secondo comma dell'art 41 cost, nonche con l'ulteriore limite della non contrarieta a quei fini sociali che il legislatore ordinario, valendosi della disposizione di cui al terzo comma dello stesso articolo della Costituzione, abbia individuato ed espresso, tra l'altro, nell'approvazione di piani economici. (V 855/77, mass n 384470; (V 4059/76, mass n 382727).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)