Sez. 3, Sentenza n. 281 del 24/01/1975 (Rv. 373494 - 01)
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE - AMMINISTRATORI - RINUNZIA ALL'INCARICO - EFFICACIA - DECORRENZA - RICORSO PER CASSAZIONE - MANDATO ALLE LITI CONFERITO DA AMMINISTRATORE DIMISSIONARIO - INAMMISSIBILITA - ONERE PROBATORIO.*
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE - AMMINISTRATORI - RINUNZIA ALL'INCARICO - EFFICACIA - DECORRENZA - RICORSO PER CASSAZIONE - MANDATO ALLE LITI CONFERITO DA AMMINISTRATORE DIMISSIONARIO - INAMMISSIBILITA - ONERE PROBATORIO.*
Gli effetti della rinunzia all'incarico da parte degli amministratori sono regolati dagli artt 2385 e i386 cod civ - dettati per la societa per azioni, ma applicabili anche alla societa a responsabilita limitata in virtu del richiamo operato dall'art 2487 cod civ - nel senso che la rinunzia stessa diventa operante soltanto se resta in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui tale maggioranza viene ricostituita, ovvero, se trattasi di amministratore unico, dal momento in cui il nuovo amministratore subentra a quello dimessosi. Pertanto, la parte che eccepisce l'inammissibilita del ricorso per Cassazione proposta da una societa a responsabilita limitata, sostenendo che l'amministratore unico di questa si sarebbe dimesso prima di conferire al difensore la procura ad litem, deve provare non soltanto tali dimissioni, ma anche che l'amministratore, alla data anzidetta, aveva gia perduto la rappresentanza della societa per essere stato sostituito da altro amministratore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2385, Cod. Civ. art. 2386, Cod. Civ. art. 2487, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)