Sez. 1, Sentenza n. 3414 del 25/05/1981 (Rv. 414005 - 01)
ARBITRATO - EQUITA (ARBITRI AMICHEVOLI COMPOSITORI) - EQUITA - NOZIONE - LODO FONDATO SULLA NOZIONE DELL'EQUITA COME CONSEGUENZA NECESSARIA DEL DIRITTO E CONTENENTE PERTANTO UNA DECISIONE SECONDO DIRITTO - NULLITA.*
ARBITRATO - EQUITA (ARBITRI AMICHEVOLI COMPOSITORI) - EQUITA - NOZIONE - LODO FONDATO SULLA NOZIONE DELL'EQUITA COME CONSEGUENZA NECESSARIA DEL DIRITTO E CONTENENTE PERTANTO UNA DECISIONE SECONDO DIRITTO - NULLITA.*
L'equita consiste nel potere di deviare e deflettere dal rigore del summum ius in relazione a particolari elementi, circostanze e situazioni, non considerate e non influenti secondo il diritto, sia per la generalita e l'astrattezza della norma, sia per l'inadeguatezza di essa rispetto ai nuovi fenomeni della vita, sia per il contrasto possibile tra la norma e ragioni di moralita. Pertanto eccedono dal potere loro conferito di decidere secondo equita gli arbitri che definendo l'equita una conseguenza necessaria del diritto, finiscano per decidere la controversia secondo diritto, precludendosi ogni possibilita di applicare l'equita, con la conseguenza che il lodo e nullo per violazione dell'art 829 n 4 cod proc civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)