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Sez. 1, Sentenza n. 2879 del 12/04/1988 (Rv. 458477 - 01)

ARBITRATO - EQUITÀ (ARBITRI AMICHEVOLI COMPOSITORI) - PRONUNCIA DEL LODO SECONDO DIRITTO - IMPUGNAZIONE PER NULLITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458477-01

ARBITRATO - EQUITÀ (ARBITRI AMICHEVOLI COMPOSITORI) - PRONUNCIA DEL LODO SECONDO DIRITTO - IMPUGNAZIONE PER NULLITÀ - CONDIZIONI.*

Qualora il compromesso affidi agli arbitri il compito di decidere secondo equità, la pronuncia del lodo secondo diritto integra un errore "in procedendo", come tale denunciabile con l'impugnazione per nullità, ai sensi dell'art. 829 primo comma n. 4 cod. proc. civ., senza che sia Onere del denunciante dedurre e dimostrare che la statuizione sia difforme da quella che sarebbe stata adottata in applicazione del parametro equitativo. Peraltro, la ricorrenza dell'indicato errore non può essere affermata per il solo fatto che il lodo motivi secondo diritto e non contenga un'espressa enunciazione di conformità all'equità della relativa decisione, essendo una valutazione degli arbitri in tal senso evincibile, anche implicitamente, dal complessivo contenuto del lodo medesimo. (V 2550/83, mass n 427418; (V 3414/81, mass n 414005; (V 3154/58; (V 3144/54).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 822 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)