Sez. 1, Sentenza n. 800 del 27/01/1997 (Rv. 502051 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE | Alloggi già assegnati in locazione - Diritto potestativo ex art. 29, ultimo comma, legge n. 60 del 1963 - Esercizio da parte del conduttore - Effetti - Trasferimento automatico della proprietà - Esclusione - Stipulazione della cessione - Necessità.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE
In tema di trasferimento in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica già assegnati in locazione semplice, il diritto potestativo di trasformare la locazione in proprietà immediata, previsto dall'art. 29, ultimo comma, della legge 14 febbraio 1963 n. 60, non produce per il solo fatto del suo esercizio il trasferimento automatico della proprietà dell'alloggio all'assegnatario, ma conferisce a quest'ultimo il diritto (personale) alla stipula del contratto di cessione della proprietà anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 27 della legge 8 agosto 1977 n. 513, come integrato dall'art. 52 della legge 5 agosto 1978 n. 457, dovendosi escludere che possa essere interpretato nel senso che la norma, nella ricorrenza dei presupposti ivi indicati, abbia ammesso il trasferimento immediato ed automatico del diritto di proprietà dell'alloggio in favore dell'assegnatario.
Riferimenti normativi: Legge 14/02/1963 num. 60 art. 29, Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)