diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3265 del 19/05/1980 (Rv. 407065 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - RISCATTO - ASSEGNATARIO CON PATTO DI FUTURA VENDITA - RISCATTO ANTICIPATO EX ART 14 DELLA LEGGE N 43 DEL 1949 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407065-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - RISCATTO - ASSEGNATARIO CON PATTO DI FUTURA VENDITA - RISCATTO ANTICIPATO EX ART 14 DELLA LEGGE N 43 DEL 1949 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA - CONDIZIONI.*

In tema di assegnazione di alloggi economici e popolari, l'Esercizio da parte dell'assegnatario con patto di futura vendita della facolta di procedere al riscatto anticipato dell'alloggio, ai sensi dell'art 14 della legge 28 febbraio 1949 n 43, non produce l'automatico trasferimento della proprieta, occorrendo il compimento in suo favore di un'attivita negoziale, implicante il riconoscimento, ad opera dell'istituto, dell'esistenza dei presupposti previsti dalla norma per l'Esercizio da parte dell'assegnatario del diritto al trasferimento in proprieta dell'alloggio. Ne tale automatico trasferimento della proprieta dell'alloggio si determina a favore dell'assegnatario dell'alloggio economico e popolare in forza della legge 14 febbraio 1963 n 60, giacche anche, per tale normativa, per il trasferimento della proprieta, occorre un apposito procedimento, che ha inizio con la presentazione della richiesta dell'assegnatario e prosegue sino all'accoglimento di essa da parte della Gescal. (Conf 3596/75, mass n 377796; (Conf 1262/74, mass n 369323).*

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1949 num. 43 art. 14, Legge 14/02/1963 num. 60 art. 2, Legge 14/02/1963 num. 60 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)