Sez. 1, Sentenza n. 26936 del 15/12/2006 (Rv. 593537 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE | Alloggi di cui alla legge n. 60 del 1963 - Trasferimento di proprietà - Assegnazione - Sufficienza - Esclusione - Contratto - Necessità - Trasferimento immediato ex art. 2 legge cit. - Eccezionalità.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE
In tema di trasferimento in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica costruiti in base ai piani previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n.60 trova applicazione l'art. 29 della stessa legge, che attribuisce all'assegnatario il diritto potestativo di trasformare la locazione in proprietà mediante la necessaria stipula del contratto di cessione della proprietà, e non l'art. 2, che prevede eccezionalmente l'immediato passaggio di proprietà al momento dell'assegnazione per i soli alloggi che, all'atto dell'entrata in vigore della legge, erano già stati assegnati a riscatto con patto di futura vendita, in esecuzione dei piani previsti dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43.
Riferimenti normativi: Legge 14/02/1963 num. 60 art. 2, Legge 14/02/1963 num. 60 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)