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Sez. 3 - , Ordinanza n. 5665 del 09/03/2018 (Rv. 648294 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO | Nuovo rito camerale "non partecipato" ex art. 380-bis 1 c.p.c. - Enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648294-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO

In tema di giudizio di cassazione, la pronuncia in camera di consiglio conseguente all'adunanza non partecipata di cui all'art. 380 bis comma 1 c.p.c. - funzionale alla decisione di questioni di diritto di rapida trattazione e prive di peculiare rilevanza o complessità ex art. 375, comma 2, c.p.c. - non è compatibile con l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge a norma dell'art. 363, comma 3, c.p.c., presupponendo quest'ultima la particolare importanza della questione giuridica esaminata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 375 com. 2, Decreto Legge 31/08/2016 num. 168 art. 1 bis, Legge 25/10/2016 num. 197, Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)