Sez. 2, Sentenza n. 4925 del 13/08/1980 (Rv. 408778 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - TERMINI - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA IN CASO DI INTERRUZIONE - DECESSO DI UNA DELLE PARTI NELLE MORE FRA LA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE E LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - OMESSA NOTIFICAZIONE - IGNORANZA INCOLPEVOLE DELL'EVENTO - NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE COSTITUITO DELLA PARTE DECEDUTA - VALIDITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - TERMINI - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA IN CASO DI INTERRUZIONE - DECESSO DI UNA DELLE PARTI NELLE MORE FRA LA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE E LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - OMESSA NOTIFICAZIONE - IGNORANZA INCOLPEVOLE DELL'EVENTO - NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE COSTITUITO DELLA PARTE DECEDUTA - VALIDITA.*
Nel caso che venga omessa la notificazione del decesso di una delle parti avvenuto nelle more fra la chiusura della discussione e la pubblicazione della sentenza, la notificazione della sentenza e validamente eseguita nell'ignoranza incolpevole di tale evento al procuratore costituito della parte deceduta anche ai fini della decorrenza del termine dell'impugnazione. (V 2963/76, mass n 381723; (V 951/75, mass n 374339).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 286, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)