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Sez. 1, Sentenza n. 22080 del 16/10/2009 (Rv. 610065 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Minore straniero soggiornante in Italia - Ingresso o permanenza in Italia di uno dei genitori - Autorizzazione temporanea ex art. 31 d.lgs. n. 286 del 1998 - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610065-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

La temporanea autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del medesimo, non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo essere connessa anche soltanto alla tenerissima età del minore, tenuto conto della grave compromissione all'equilibrio psico-fisico che determina in tale situazione l'allontanamento o la mancanza di uno dei genitori. (Nella fattispecie il minore aveva un'età inferiore all'anno di vita e l'autorizzazione ex art. 31 era stata richiesta dalla madre).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)