Sez. 5, Sentenza n. 19166 del 15/12/2003 (Rv. 568915 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - IN GENERE | Ambito - Locazione di un immobile da parte del promissario acquirente - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - IN GENERE
In tema di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non va compreso fra i redditi da fabbricato quello derivante dalla locazione di un immobile stipulata da persona non proprietaria né titolare di altro diritto reale sul bene in questione. Infatti, l'art. 32 del d.P.R. n. 597 del 1973, la cui disposizione è stata sostanzialmente riprodotta dall'art. 23 del d.P.R. n. 917 del 1986, lega - con previsione insuscettibile di interpretazione estensiva - il concetto di reddito fondiario alla titolarità di un diritto reale sul bene immobile censito in catasto, a cui, per effetto di tale censimento, vengono attribuiti redditi presuntivi soggetti all'imposizione diretta, indipendentemente dalla loro effettiva percezione (Fattispecie relativa a contratto di locazione stipulato dal promissario acquirente dell'immobile).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 32, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)