Sez. 2 - , Sentenza n. 28417 del 07/11/2018 (Rv. 651045 - 02)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE | Liquidazione - Determinazione del valore della controversia - Criteri - Rigetto della domanda - Criterio del "disputatum" - Applicabilità.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE
In caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del "disputatum", senza che trovi applicazione il correttivo del "decisum".
Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5, Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)