diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 13113 del 15/07/2004 (Rv. 574614 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Liquidazione - Criteri - Riferimento alla somma attribuita e non a quella domandata - Necessità nei soli casi di accoglimento parziale della domanda - Rigetto totale della domanda - Riferimento alla somma domandata.
Stato
decisa il 2004-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574614-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

A norma dell'art. 6 D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, nella liquidazione degli onorari difensivi a carico della parte soccombente, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, il valore della causa è determinato avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vittoriosa, e non a quella domandata, ma soltanto in caso di accoglimento parziale della domanda; nel caso di rigetto della domanda, invece, si ha riguardo alla somma domandata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)