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Sez. 3, Sentenza n. 25553 del 30/11/2011 (Rv. 620438 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE | Liquidazione - Determinazione del valore della controversia - Criteri - Rigetto della domanda per accoglimento dell'eccezione di prescrizione - Criterio del "disputatum" - Applicabilità.
Stato
decisa il 2011-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620438-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE

A norma dell'art. 6, d.m. 8 aprile 2004, n. 127, in caso di rigetto della domanda per accoglimento dell'eccezione di prescrizione, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del "disputatum", senza che trovi applicazione il correttivo del "decisum".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, DM Grazia e Giustizia 08/04/2004 art. 6, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2938

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)