Sez. L, Sentenza n. 863 del 02/02/1999 (Rv. 522842 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO | Invalidi civili - Diritto all'assegno di invalidità - Requisito dell'incollocabilità al lavoro - Nozione - Invalido impossibilitato ad iscriversi nelle liste di collocamento obbligatorio - Requisito sussidiario dell'iscrizione (o della relativa domanda) nelle liste di collocamento ordinario - Esclusione.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO
Con riguardo agli invalidi civili di età inferiore ai cinquantacinque anni che, pur avendo presentato domanda di assegno di invalidità, non abbiano ancora ottenuto dalla competente commissione sanitaria o dall'Autorità giudiziaria l'accertamento di un grado di invalidità sufficiente alla presentazione di domanda di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968 n. 482, il requisito dello stato di incollocazione al lavoro" previsto dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 va inteso come stato di fatto di "disoccupazione" o "non occupazione". Solo dopo la comunicazione all'interessato del verbale di visita della commissione sanitaria, o dopo la pubblicazione della sentenza, che riconoscano un grado di invalidità sufficiente all'iscrizione nelle predette liste speciali del collocamento, sorge per l'invalido, per continuare a fruire dell'assegno di invalidità di cui all'art. 13 della citata legge n. 118 del 1971, l'obbligo di iscriversi nelle liste del collocamento obbligatorio; sicché, nei confronti degli invalidi impossibilitati ad iscriversi nelle liste del collocamento obbligatorio - anche per non avere ancora ottenuto dalla competente commissione sanitaria o dal giudice l'accertamento di un grado di invalidità sufficiente a tale iscrizione - non può pretendersi, come requisito sussidiario, l'iscrizione (o la domanda di iscrizione) nelle liste del collocamento ordinario, atteso che il lavoratore invalido ha diritto ad essere avviato al lavoro con un meccanismo che tenga conto della sua menomata capacità lavorativa, non soltanto per beneficiare della obbligatorietà delle assunzioni, nei limiti dell'aliquota fissata dalla legge, da parte delle aziende private e delle amministrazioni pubbliche, ma anche per la garanzia - che solo il sistema di cui alla legge n. 482 del 1968 può offrirgli - di conseguire una occupazione in mansioni compatibili con il suo stato fisico.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 19, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)