Sez. L, Sentenza n. 10520 del 25/10/1997 (Rv. 509259 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO | Invalidi civili - Diritto all'assegno di invalidità - Requisito dell'incollocabilità - Riconoscimento in sede amministrativa di percentuale di invalidità inferiore a quella richiesta per il collocamento obbligatorio - Infruttuosa iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio - Prova - Necessità - Esclusione - Eccessivo affollamento delle liste - Irrilevanza - Fattispecie.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO
Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità previsto dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118, non può essere richiesta la dimostrazione dello stato di incollocabilità al lavoro mediante la prova della mancata occupazione nonostante l'iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio al soggetto a cui nella sede amministrativa sia stato riconosciuto un grado di invalidità (nella specie del trenta per cento) inferiore a quello di almeno un terzo richiesto dall'art. 5 della legge 2 aprile 1968 n. 482 per l'iscrizione in tali liste. Invece, al fine di escludere la rilevanza della mancata iscrizione in queste liste, non può validamente dedursi che il relativo adempimento costituisce una mera formalità burocratica per l'eccessivo affollamento delle medesime liste.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 5 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)