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Sez. 1, Sentenza n. 12260 del 14/06/2016 (Rv. 640056 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE | Previsione normativa di concessione traslativa - Conseguenze - Responsabilità del concessionario per le obbligazioni ed i danni connessi alla procedura ablativa - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640056-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE

Nell'ipotesi di concessione cd. traslativa, la legittimazione appartiene esclusivamente al concessionario, il quale agisce come organo indiretto dell'Amministrazione concedente e la cui azione produce, nei confronti dei terzi, gli stessi effetti che determinerebbe l'azione diretta della P.A., alla quale il concessionario viene sostituito per effetto della concessione, restando, pertanto, obbligato al pagamento dell'indennità per l'occupazione d'urgenza dei suoli, nonché, atteso il carattere personale della responsabilità da illecito aquiliano, al risarcimento dei danni per il protrarsi "sine titulo" dell'occupazione stessa.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 324

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)