Sez. 2 - , Sentenza n. 815 del 15/01/2019 (Rv. 652300 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE | Occupazione c.d. usurpativa - Legittimazione passiva - Delega del potere espropriativo - Presupposti - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE
Nel giudizio di responsabilità da occupazione c.d. usurpativa, la legittimazione passiva spetta all'ente espropriante anche in caso di delega conferita a un soggetto affinché provveda, per suo conto, all'espletamento delle procedure amministrative, tecniche e finanziarie per il perfezionamento delle espropriazioni e occupazioni temporanee, non essendo tale incarico sufficiente a configurare l'istituto della concessione traslativa dell'esercizio delle funzioni pubbliche proprie del concedente e dunque a escludere la legittimazione passiva di quest'ultimo, in assenza di un'espressa previsione normativa che permetta un tale trasferimento di poteri. (Nella specie, il giudice del gravame aveva rigettato la domanda proposta nei confronti dell'Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Sicilia, ritenendo che si fosse limitato a finanziare l'opera pubblica, senza assumere dirette responsabilità in merito alla vicenda espropriativa, interamente delegata al Consorzio di Bonifica del Mela, benché l'avesse approvata senza indicare i termini di inizio e fine lavori).
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 325, DPR 08/06/2001 num. 327, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Legge 20/03/1865 num. 2248 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)