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Sez. 1, Sentenza n. 22523 del 28/10/2011 (Rv. 620396 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Legittimazione passiva - Concessione traslativa - Presupposti - Previsione legislativa - Necessità.
Stato
decisa il 2011-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620396-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

La mera attribuzione ad un soggetto (nella specie, un consorzio di imprese private) dell'incarico di provvedere, per conto dell'ente pubblico affidante (nella specie l'ANAS), all'espletamento delle procedure amministrative, tecniche e finanziarie per il perfezionamento delle espropriazioni ed occupazioni temporanee, non è sufficiente a configurare l'istituto della concessione traslativa nell'esercizio di funzioni pubbliche proprie del concedente - e, dunque, ad escludere la legittimazione passiva di quest'ultimo nel giudizio di opposizione alla stima - essendo necessario, in ogni caso, che l'attribuzione all'affidatario dei poteri espropriativi e l'accollo da parte sua degli obblighi indennitari siano previsti, in osservanza del principio di legalità, da una legge che espressamente permetta un tale trasferimento di poteri, in quanto non è consentito alla P.A. disporne a sua discrezione e sollevarsi, in tal modo, dalle responsabilità che l'ordinamento le attribuisce.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1865 num. 350 art. 8, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 324

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)