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Sez. 2, Sentenza n. 1382 del 30/11/1984 Ud. (dep. 09/02/1985) Rv. 167822 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - IPOTESI ATTENUATA -APPLICAZIONE - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1984-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167822-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - IPOTESI ATTENUATA -APPLICAZIONE - PRESUPPOSTI.*

La valutazione della particolare tenuità del fatto, ai fini della applicazione della ipotesi attenuate di ricettazione, dev'essere operata con riferimento a tutte le circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen.; essa coinvolge non solo le circostanze oggettive, ma anche quelle soggettive e, pertanto, occorre aver riguardo non solo alla qualità o alla entità del compendio della ricettazione, ma anche alle modalità dell'Azione ed ai motivi della stessa nonché alla condotta in genere ed alla personalità del colpevole. (Conf mass n 165426; (Conf mass n 164763 e ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)