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Sez. 2, Sentenza n. 5457 del 19/01/1984 Ud. (dep. 12/06/1984) Rv. 164763 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - IPOTESI ATTENUATA - PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO - CONDIZIONI - RIFERIMENTO A TUTTE LE CIRCOSTANZE EX ART. 133 COD. PEN. - VALORE ECONOMICO DELLA COSA RICETTATA - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1984-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164763-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - IPOTESI ATTENUATA - PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO - CONDIZIONI - RIFERIMENTO A TUTTE LE CIRCOSTANZE EX ART. 133 COD. PEN. - VALORE ECONOMICO DELLA COSA RICETTATA - INSUFFICIENZA.*

Ai fini della sussistenza dell'ipotesi attenuata del delitto di ricettazione ex art. 648 comma secondo cod. pen., per la particolare tenuità del fatto non è sufficiente il valore economico della cosa ricettata, ma è necessaria l'indagine su tutte le circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen., da esaminare comparativamente con il parametro del valore suddetto. Conseguentemente, l'ipotesi attenuata non può essere ritenuta nel caso in cui, malgrado la tenuità della cosa ricettata (eventualmente rilevante ai fini dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen.), sussistano altre circostanze, sia oggettive sia soggettive, che impediscano di ritenere il fatto, considerato nel suo complesso, di particolare tenuità. (V mass n 153323 e, in tema di rapporto tra ipotesi attenuata di ricettazione Conf mass 154808 e attenuante comune ex art. 62 n. 4 cod. pen., contrasto segnalato rv: 900068.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 648 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)