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Sez. 2, Sentenza n. 6910 del 15/12/1983 Ud. (dep. 03/08/1984) Rv. 165426 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - IPOTESI ATTENUATA - PRESUPPOSTI PER LA APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165426-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - IPOTESI ATTENUATA - PRESUPPOSTI PER LA APPLICAZIONE.*

In tema di ricettazione, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata del fatto di particolare tenuità, poiché la nozione di fatto, per il suo ampio contenuto, deve ritenersi comprensiva dell'Azione e dell'evento occorre avere riguardo sia alla gravità del reato, da valutarsi secondo i criteri stabiliti nell'art. 133 cod. pen., sia al valore del bene ricettato che, anche se non si presenti di speciale tenuità, come richiesto dall'art. 62, n. 4 cod. pen. ai fini dell'applicabilità dell'attenuante comune prevista da tale norma, deve tuttavia essere particolarmente tenue. (Conf mass n 152076, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)