Sez. 3, Sentenza n. 5676 del 14/12/2001 Cc. (dep. 13/02/2002) Rv. 221163 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Reati edilizi - Ordine di demolizione ex art. 7 legge n. 47 del 1985 - Presentazione di domanda di condono - Determinazione del "quantum" dovuto a titolo di oblazione da parte dell'Amministrazione - Idoneità ad impedire l'esecuzione della demolizione - Esclusione - Fondamento.
EDILIZIA - IN GENERE
In tema di condono edilizio di opere abusive, la sola determinazione, da parte dell'amministrazione comunale competente, dell'importo dell'oblazione dovuta non è idonea a determinare effetti, in sede di esecuzione sull'ordine di demolizione disposto dal giudice con la sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, atteso che soltanto con il rilascio della concessione sorge, da parte del giudice dell'esecuzione, l'obbligo di verifica della legittimità della stessa e di compatibilità del manufatto con gli strumenti urbanistici, al fine della eventuale non esecuzione dell'ordine di demolizione.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 31 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)