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Sez. 3, Sentenza n. 3988 del 03/12/2003 Cc. (dep. 03/02/2004) Rv. 227555 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Reati edilizi - Ordine di demolizione - Domanda di condono edilizio - Congruità dell'oblazione - Idoneità a determinare la revoca o sospensione dell'esecuzione della demolizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227555-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In tema di condono edilizio, la determinazione da parte dell'amministrazione comunale di congruità dell'oblazione versata non è idonea a determinare la revoca o la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna (ex art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, ora sostituito dall'art. 31, comma nono, del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), in quanto soltanto a seguito del rilascio del permesso sorge in capo al giudice dell'esecuzione l'obbligo di verifica della legittimità dello stesso e della compatibilità del manufatto con gli strumenti urbanistici.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)