Sez. 1, Sentenza n. 8095 del 28/04/2004 (Rv. 572386 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE | Dichiarazione tardiva - Art. 98, terzo comma, LF - Applicabilità - .
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE
La decadenza dal potere di insinuazione tardiva nello stato passivo del fallimento, per abbandono dell'istanza, da parte di un creditore, ai sensi dell'art. 98, terzo comma, LF, applicabile anche alla domanda tardiva, ne preclude la riproposizione ai sensi dell'art. 101 LF, senza che - a sua giustificazione - rilevi una ipotetica causa di nullità che il giudice della prima istanza avrebbe potuto o dovuto rilevare (Nella specie, la Cassazione ha affermato che la nullità della prima istanza, per il difetto di procura dovuta al fatto che il mandato e la sua autentica, non sarebbero avvenuti nel territorio dello Stato, non poteva essere rilevato dal giudice innanzi al quale era stata proposta la seconda istanza).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 com. 3 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 com. 3 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)