Sez. 1, Sentenza n. 2673 del 09/03/2000 (Rv. 534711 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE | Dichiarazione tardiva - Termine - Perentorietà.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE
Il termine di cinque giorni prima dell'udienza entro il quale i creditori debbono costituirsi ai sensi dell'art. 98 comma terzo legge fallimentare, deve essere rigorosamente osservato in considerazione delle esigenze di certezza e celerità del procedimento di verifica dello stato passivo del fallimento. Detto termine deve essere quindi ritenuto perentorio, seppur tale non è dichiarato espressamente dalla legge, in ragione dello scopo che persegue e della funzione cui adempie, con la conseguenza che dall'inosservanza del termine stesso deriva la decadenza dall'opposizione non sanabile dalla riproposizione della stessa che, in quanto tardiva, deve essere dichiarata inammissibile.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)