diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 138 del 19/01/1985 (Rv. 438335 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - SANZIONI PECUNIARIE - IRROGAZIONE - PROCEDIMENTI DI OPPOSIZIONE - INTERVENTO DI TERZI AD ADIUVANDUM - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438335-01

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - SANZIONI PECUNIARIE - IRROGAZIONE - PROCEDIMENTI DI OPPOSIZIONE - INTERVENTO DI TERZI AD ADIUVANDUM - INAMMISSIBILITÀ.*

Nel procedimento di opposizione avverso l'irrogazione di sanzione pecuniaria amministrativa, il quale ha ad oggetto l'accertamento del diritto dello stato di reprimere determinati comportamenti, e presenta, rispetto all'ordinario processo civile, alcune peculiarità tipiche del processo penale, deve escludersi la ammissibilità dell'intervento di un terzo "ad adiuvandum", diretto cioè soltanto a sostenere le ragioni del presunto responsabile dell'infrazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)