Sez. 1, Sentenza n. 3545 del 27/04/1990 (Rv. 466886 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - INTERVENTO DI TERZO - INAMMISSIBILITÀ.*
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - INTERVENTO DI TERZO - INAMMISSIBILITÀ.*
Nel procedimento di opposizione all'ordinanza - ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative (art. 23 legge 24 novembre 1981 n. 689), è inammissibile, in Sede di giudizio di Cassazione, l'intervento di un terzo che non sia stato parte nella fase pretorile dello stesso giudizio, atteso che i tempi e le forme di tale intervento - da ritenersi consentito nella detta fase pretorile, in assenza di una norma che lo precluda - vanno desunti dalle norme generali del codice di procedura civile. (contra 6231/88, mass n 460581; (contra 3079/88, mass n 458594; (contra 4384/87, mass n 453121; (contra 138/85, mass n 438335).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)