diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6231 del 18/11/1988 (Rv. 460581 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - IRROGATIVE DI SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - INTERVENTO DEL TERZO AD ADIUVANDUM O AUTONOMO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (INTERVENTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA IN SEDE DI OPPOSIZIONE AVVERSO SANZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ VENATORIA SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE).*
Stato
decisa il 1988-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460581-01

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - IRROGATIVE DI SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - INTERVENTO DEL TERZO AD ADIUVANDUM O AUTONOMO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (INTERVENTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA IN SEDE DI OPPOSIZIONE AVVERSO SANZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ VENATORIA SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE).*

Nel giudizio d'opposizione avverso ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, deve ritenersi inammissibile qualunque Forma d'intervento, ivi incluso quello "ad adiuvandum" (nella specie, intervento della federazione italiana della caccia, in relazione ad infrazione consistente nell'Esercizio della caccia nel territorio della provincia di Trento senza il permesso della locale Sezione di detta federazione), in considerazione delle peculiarità, anche processuali, del giudizio medesimo, nonché del suo oggetto circoscritto all'indagine sulla legittimità della pretesa punitiva dell'amministrazione. (Conf 4384/87, mass n 453121; (Conf 138/85, mass n 438335).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)