Sez. 5 - , Sentenza n. 32351 del 27/03/2018 Ud. (dep. 13/07/2018) Rv. 273574 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Sentenza di condanna in primo grado - Appello del pubblico ministero - Riqualificazione giuridica del fatto " contra reum" - Obbligo di rinnovazione dibattimentale - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
Non sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'assunzione delle prove dichiarative nel caso in cui il giudice di appello, che riforma "in peius" la sentenza di condanna di primo grado, proceda solo ad una diversa riqualificazione giuridica dei fatti, senza però rivalutare il contenuto dichiarativo delle deposizioni dei testi escussi. (Fattispecie in cui in primo grado l'imputato era stato condannato per il delitto di tentata violenza privata nei confronti della compagna, mentre in appello i giudici avevano pronunciato una sentenza di condanna per i delitti di sequestro di persona, maltrattamenti e tentata interruzione non consensuale della gravidanza, in conformità alle originarie imputazioni).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)