Sez. 5, Sentenza n. 42577 del 02/07/2018 Ud. (dep. 27/09/2018) Rv. 274009 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - dibattimento - rinnovazione dell'istruzione - IN GENERE | Sentenza di assoluzione in primo grado – Riqualificazione giuridica del fatto “contra reum” – Obbligo di rinnovazione dibattimentale – Esclusione – Limiti – Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - dibattimento - rinnovazione dell'istruzione - IN GENERE
Non sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'assunzione della prova dichiarativa nel caso in cui il giudice di appello, che riformi "in peius" la sentenza di condanna di primo grado, proceda solo ad una diversa qualificazione giuridica dei fatti, senza rivalutare il contenuto dichiarativo delle deposizioni dei testi escussi o modificare il giudizio sulla loro attendibilità. (Fattispecie in cui l'imputato era stato assolto in primo grado dal reato di lesioni, perché commesso in situazione di legittima difesa, e successivamente condannato in appello sulla base ad una diversa interpretazione in ordine alla sussistenza dell'attualità del pericolo di un danno grave alla persona, da cui era conseguita l'esclusione, invece, della scriminante).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Cod. Pen. Abrog. art. 603, Cod. Pen. art. 52, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)