Sez. L, Sentenza n. 11061 del 24/08/2000 (Rv. 541094 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Errore meramente percettivo nel controllo degli atti processuali - Mancata decisività dell'errore - Inammissibilità del ricorso per revocazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4 cod. proc. civ., riguarda le ipotesi di decisioni adottate su ricorsi per nullità della sentenza o del procedimento e cioè per vizi in procedendo, di cui non si è tenuto conto per un errore meramente percettivo (svista o puro equivoco) nel controllo degli atti del procedimento pregresso ovvero nell'esame degli atti dello stesso processo di cassazione, mentre è esclusa la revocabilità delle sentenze suddette per le quali si deduca un errore riguardante un atto difensivo della parte e che sia radicalmente inidoneo ad incidere direttamente sui poteri cognitori e decisori della Corte di cassazione (Nella specie la Corte - proprio in ragione della ritenuta non decisività dell'errore di percezione nel controllo degli atti processuali - ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione per omesso esame del controricorso erroneamente ritenuto tardivo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)