Sez. 1, Sentenza n. 16040 del 02/02/2016 Cc. (dep. 19/04/2016) Rv. 266625 - 01
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - COMPETENZA PER TERRITORIO | Interessato non detenuto né internato - Criterio della residenza o del domicilio - Applicazione.
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - COMPETENZA PER TERRITORIO
La determinazione della competenza territoriale della magistratura di sorveglianza, in base al criterio della residenza o del domicilio dell'interessato non detenuto né internato, deve far riferimento innanzitutto al luogo di residenza anagrafica senza che assuma rilievo la residenza di mero fatto e, in mancanza, di una residenza anagrafica, al domicilio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)