Sez. 1 - , Sentenza n. 8029 del 23/01/2019 Cc. (dep. 21/02/2019) Rv. 274913 - 01
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Misure alternative alla detenzione – Domicilio indicato in istanza di misura alternativa alla detenzione – Variazione – Comunicazione – Modalità diverse da quelle di cui all'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. – Idoneità – Condizioni – Fattispecie.
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di procedimento di sorveglianza, le variazioni del domicilio indicato nell'istanza di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., possono essere comunicate anche attraverso forme equivalenti a quelle previste nel primo periodo del predetto comma, purché non residuino dubbi sull'effettivo domicilio dell'istante. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione che aveva dichiarato l'inammissibilità di un'istanza di detenzione domiciliare per la omessa comunicazione della successiva variazione del domicilio ivi indicato, ritenendo che diligentemente il condannato avesse effettuato tale comunicazione ai carabinieri del vecchio e del nuovo domicilio e che la mancata ulteriore comunicazione al tribunale di sorveglianza fosse imputabile esclusivamente ai medesimi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)