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Sez. U, Sentenza n. 3165 del 06/10/1975 (Rv. 377267 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - IMPROPONIBILITA ASSOLUTA DELLA DOMANDA - RILEVANZA IN SEDE DI REGOLAMENTO PREVENTIVO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377267-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - IMPROPONIBILITA ASSOLUTA DELLA DOMANDA - RILEVANZA IN SEDE DI REGOLAMENTO PREVENTIVO - CONDIZIONI.*

La Rilevanza dell'improponibilita assoluta della domanda in Sede di regolamento preventivo di giurisdizione trova la sua giustificazione razionale nella possibile estensione del concetto stesso di improponibilita nei casi in cui possa rilevare direttamente sulla giurisdizione, e cioe quando, incontroversi essendo fatti e norme, risulti prospettato un interesse al quale indiscutibilmente non corrisponde una situazione soggettiva rilevante per lo ordinamento, sicche e possibile decretare l'arresto del giudizio, in quanto sterile di risultato, senza invadere - salvo che in apparenza - il campo riservato al giudice di merito o precludere - alle parti l'esperimento dei normali gradi di giurisdizione. Tuttavia, dovendo gli esatti limiti del principio essere identificati in concordanza con la tipicita del mezzo d'impugnazione (art 41 cod proc civ), la tassativita del suo oggetto (art 37 cod proc civ), la natura preliminare della questione e la portata effettuale della relativa pronunzia (art 386 cod proc civ), e non potendosi contraddire alla essenza propria della pronunzia sulla improponibilita di una domanda (con la quale si dirimono, nel merito, posizioni di contrasto sull'allegazione dei fatti e sulla interpretazione delle norme sostanziali), l'analizzata Rilevanza ha modo di sussistere solo quando la situazione dedotta, per difetto di una norma che la tuteli o di un principio dell'ordinamento, resti al di fuori del campo giuridico e non sia, quindi, neppure in astratto, configurabile come diritto soggettivo o come interesse legittimo, attenendo, invece, al merito stabilire se sussistono in concreto tutte le condizioni per la tutela di una situazione in ordine alla quale sia sorto contrasto, non relativamente all'esistenza del principio o della norma, bensi relativamente alla loro interpretazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 386

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)