Sez. U, Sentenza n. 863 del 22/02/1978 (Rv. 390203 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PER IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PER IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Il difetto assoluto di giurisdizione per improponibilita della domanda ricorre solo se l'irrilevanza giuridica dell'interesse sostanziale addotto dalla parte risulti indiscutibile, incontroversi essendo fatti e norme invocate dall'attore, per cui non occorre risolvere questioni di interpretazione o di applicabilita alla posizione soggettiva dell'attore delle norme e dei principi giuridici invocati, non gia quando, pur avendo la domanda allegato un rapporto cui non si attaglia la particolare tutela richiesta, si realizzi una contestazione radicale dei fatti e dell'ambito di operativita delle norme astrattamente applicabili. (nella specie l'attore, premesso che aveva svolto ininterrottamente per venti anni le funzioni di Vice-pretore onorario, e che tale rapporto aveva perso l'originario carattere onorario e non poteva essere disciplinato dall'ordinamento giudiziario, per la inadeguatezza di questo rispetto alle reali esigenze della fattispecie concreta e, soprattutto, rispetto ai principi costituzionali, chiedeva gli aumenti biennali sulla retribuzione di fatto corrispostagli, il compenso per ferie non godute e la Assicurazione presso l'INPS). (V 3165/75, mass n 377267; (V 4159/75, mass n 378499; (V 27/75, mass n 373140).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)