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Sez. 1, Sentenza n. 1972 del 26/07/1967 (Rv. 328971 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1967-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328971-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - SUSSISTENZA.*

Si versa in una ipotesi di litisconsorzio necessario quando, a seguito di Azione revocatoria fallimentare, debba pronunziarsi la revoca di una cessione di credito, giacche siffatta pronunzia non puo che essere pronunziata sia nei confronti del fallito, quale creditore cedente, sia nei confronti del cessionario, sia del debitore ceduto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)