Sez. 3, Sentenza n. 207 del 10/01/1981 (Rv. 410613 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE - SENTENZA, PRONUNCIATA IN SEDE DI OPPOSIZIONE PROPOSTA DAL DEBITORE, SIA SULLA PIGNORABILITA DI UNO DEI BENI STAGGITI SIA SULLA REGOLARITA FORMALE DEL TITOLO E DI ALTRI ATTI ESECUTIVI - DUPLICITA DI PRONUNCIA, RISPETTIVAMENTE RELATIVA ALL'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE ED ALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - CONSEGUENZE IN TEMA DI IMPUGNAZIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE - SENTENZA, PRONUNCIATA IN SEDE DI OPPOSIZIONE PROPOSTA DAL DEBITORE, SIA SULLA PIGNORABILITA DI UNO DEI BENI STAGGITI SIA SULLA REGOLARITA FORMALE DEL TITOLO E DI ALTRI ATTI ESECUTIVI - DUPLICITA DI PRONUNCIA, RISPETTIVAMENTE RELATIVA ALL'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE ED ALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - CONSEGUENZE IN TEMA DI IMPUGNAZIONE.*
La sentenza con cui il tribunale abbia pronunciato sull'opposizione proposta dal debitore nel corso del processo d'esecuzione, sia in ordine alla pignorabilita di un bene che per la regolarita formale del titolo e di altri Atti esecutivi, contiene una duplice pronuncia, una concernente l'opposizione all'esecuzione (per quanto riguarda la pignorabilita del bene) e l'altra l'opposizione agli Atti esecutivi (per quanto riguarda la regolarita formale dei medesimi), con la conseguenza che essa e impugnabile, per la prima pronuncia, con l'appello e, per la seconda, col ricorso per Cassazione ex art 111 cost, anche per quanto riguarda la mancata rilevazione e declaratoria della propria incompetenza funzionale.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)