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Sez. 3, Sentenza n. 2438 del 19/04/1982 (Rv. 420299 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE - PROCEDURA DI ESECUZIONE MOBILIARE - OPPOSIZIONE DEL DEBITORE - DEDUZIONE DELL'INESISTENZA DEL DIRITTO DEL CREDITORE A PROCEDERE AD ESECUZIONE FORZATA, DELL'IMPIGNORABILITÀ DEI BENI E DI VIZI FORMALI DEL TITOLO ESECUTIVO, DEL PRECETTO E DEL PIGNORAMENTO - RISPETTIVA CONFIGURABILITÀ DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE E DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - CONSEGUENZE IN TEMA DI COMPETENZA.*
Stato
decisa il 1982-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420299-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE - PROCEDURA DI ESECUZIONE MOBILIARE - OPPOSIZIONE DEL DEBITORE - DEDUZIONE DELL'INESISTENZA DEL DIRITTO DEL CREDITORE A PROCEDERE AD ESECUZIONE FORZATA, DELL'IMPIGNORABILITÀ DEI BENI E DI VIZI FORMALI DEL TITOLO ESECUTIVO, DEL PRECETTO E DEL PIGNORAMENTO - RISPETTIVA CONFIGURABILITÀ DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE E DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - CONSEGUENZE IN TEMA DI COMPETENZA.*

Se in una procedura di esecuzione mobiliare il debitore esecutato proponga opposizione deducendo, oltre che l'inesistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata e l'impignorabilità assoluta dei beni staggiti, anche vizi formali del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento, la domanda configura una opposizione all'esecuzione per i primi motivi ed un'opposizione agli Atti esecutivi per gli altri, con la conseguenza che, se il valore della causa ecceda i limiti della sua Competenza, il pretore dovrà rimettere al tribunale soltanto la cognizione della prima, e ritenere, invece, il giudizio relativo all'opposizione agli Atti esecutivi, devoluto alla sua Competenza esclusiva ed inderogabile. (V 207/81, mass n 410613; (V 2459/80, mass n 406183).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)