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Sez. 5, Sentenza n. 18837 del 01/02/2024 Cc. (dep. 13/05/2024) Rv. 286518-03

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Pericolosità generica - Condotta permanente - Appartenenza ad associazione di tipo mafioso - Condotta commessa sotto la vigenza della norma più sfavorevole – Applicazione della norma - Violazione del principio di irretroattività – Esclusione.
Stato
decisa il 2024-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286518-03

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In tema di misure di prevenzione, laddove il giudizio di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sia fondato su una condotta permanente che, per una sua parte significativa, sia stata commessa sotto la vigenza di una norma successiva sfavorevole, quest'ultima troverà applicazione, non realizzandosi una violazione del principio di irretroattività. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'applicazione della confisca per equivalente, ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del proposto, in quanto il giudizio di pericolosità cd. generica era basato sulla partecipazione di quest'ultimo ad una associazione a delinquere ed una parte significativa della condotta penalmente rilevante era stata commessa a seguito della entrata in vigore della norma, più sfavorevole, introduttiva della confisca per equivalente in materia di misure di prevenzione).

Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 200 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)