Sez. 1, Sentenza n. 11066 del 19/12/2023 Cc. (dep. 15/03/2024) Rv. 285971-01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Confisca per equivalente - Natura sanzionatoria - Divieto di applicazione retroattiva - Individuazione della norma applicabile - Norma vigente al tempo di realizzazione delle premesse applicative - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
In tema di misure di prevenzione reali, il divieto di applicazione retroattiva della confisca per equivalente, derivante dalla sua natura sanzionatoria, ne comporta la subordinazione alla vigenza della norma che la legittima al momento del verificarsi dei presupposti applicativi e, quindi, alla sua preesistenza rispetto alla pericolosità sociale e all'acquisto, temporalmente correlato, di beni suscettibili di ablazione diretta, andati dispersi o perduti. (In motivazione, la Corte ha precisato che la funzione retributiva della misura si dispiega legittimamente nel caso in
cui il suo esercizio avvenga in base a una norma vigente allorquando l'interessato ne ha scientemente posto in essere le premesse).
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 25, Decreto Legge 23/05/2008 num. 92 art. 10 com. 1 lett. D , Legge 24/07/2008 num. 125 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter com. 10 CORTE COST., Cod. Pen. art. 200 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)