Sez. 1, Sentenza n. 11768 del 28/02/2012 Cc. (dep. 29/03/2012) Rv. 252297 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Confisca per equivalente - Natura sanzionatoria - Configurabilità - Conseguenze in tema di retroattività.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, la confisca per equivalente - prevista dal comma decimo dell'art. 2 ter della l. n. 575 del 1965, così come novellato dall'art. 10, comma primo, lett. d), n. 4 del D.L. n. 92 del 2008, conv. in l. n. 125 del 2008 -, assume i tratti distintivi di una vera e propria sanzione, tale da impedire l'applicabilità ad essa del principio generale della retroattività delle misure di sicurezza, sancito dall'art, 200 cod. pen. (La Corte ha ritenuto che tale natura sanzionatoria discende dalla confiscabilità di beni che, oltre a non avere alcun rapporto con la pericolosità individuale del reo, neppure hanno collegamento diretto con il singolo reato e la cui "ratio" è quella di privare il reo di un qualunque beneficio economico dell'attività criminosa, anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 200 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)