Sez. 1, Sentenza n. 6156 del 01/06/1995 (Rv. 492623 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE | Assicurazione per conto di chi spetta contro i danni a merce trasportata - Beneficiario - Diritto all'indennizzo - Cessione - Cessionario - Documento comprovante la cessione del credito - Consegna all'assicuratore dopo la scadenza del termine annuale previsto dall'artt. 3 e 6 della Convenzione di Bruxelles 25 agosto 1924 - Conseguenze.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE
In caso di assicurazione per conto di chi spetta contro i danni a merce trasportata, il contraente al quale il diritto all'indennizzo sia stato ceduto dal beneficiario perde il diritto di agire contro l'assicuratore qualora ne abbia pregiudicato il diritto di surrogazione, ai sensi dell'art. 1916 comma 3 cod. civ., mettendo a sua disposizione soltanto dopo la scadenza del termine annuale previsto dall'art. 3 n. 6) della Convenzione di Bruxelles 25 agosto 1924 -per l'esercizio, in surroga del beneficiario dell'indennità assicurativa, del diritto di credito nei confronti del vettore per la responsabilità "ex recepto" - il documento comprovante la cessione del credito, che forniva al cessionario la legittimazione a ricevere il pagamento, precludendo in tal modo all'assicuratore la possibilità di effettuare un pagamento liberatorio, presupposto per l'esercizio del diritto di surrogazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1891, Regio Decr. Legge 06/01/1928 num. 1958, Tratt. Internaz. 25/08/1924 num. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)