Sez. 2, Sentenza n. 2595 del 25/10/1966 (Rv. 325000 - 01)
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - INOPPONIBILITA AL DANNEGGIATO DA PARTE DEL TERZO RESPONSABILE - PREGIUDIZIO ARRECATO AL DIRITTO DI SURROGA - IPOTESI - RISARCIMENTO DEL DANNO CON RILASCIO AL TERZO DI QUIETANZA LIBERATORIA - TRANSAZIONE REMISSIONE DI DEBITO FRA DANNEGGIATO E TERZO - CONSEGUENZE - MORTE DELL'ASSICURATO - SURROGA NEI DIRITTI DEI BENEFICIARI.*
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - INOPPONIBILITA AL DANNEGGIATO DA PARTE DEL TERZO RESPONSABILE - PREGIUDIZIO ARRECATO AL DIRITTO DI SURROGA - IPOTESI - RISARCIMENTO DEL DANNO CON RILASCIO AL TERZO DI QUIETANZA LIBERATORIA - TRANSAZIONE REMISSIONE DI DEBITO FRA DANNEGGIATO E TERZO - CONSEGUENZE - MORTE DELL'ASSICURATO - SURROGA NEI DIRITTI DEI BENEFICIARI.*
La surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato non opera automaticamente, e cioe indipendentemente dalla volonta dell'assicuratore medesimo, sicche non puo essere eccepita dal terzo responsabile nei confronti del danneggiato, prima che l'assicuratore eserciti il suo diritto. Essa, tuttavia, sorge come aspettativa giuridica dell'assicuratore ancor prima che egli corrisponda l'indennizzo e dichiari al terzo che intende surrogarsi. Il danneggiato - assicurato (o il beneficiario dell'Assicurazione), conseguito il risarcimento dal terzo responsabile con il rilascio di quietanza liberatoria, non puo piu rivolgersi all'assicuratore, per averne definitivamente pregiudicato il diritto di surrogazione. Infatti con il suo Esercizio, comunque possa essere inteso concettualmente questo diritto, l'assicuratore subentra nella medesima posizione dello assicurato nei confronti del terzo responsabile; tale diritto, in tanto sussiste e puo essere esercitato, in quanto il terzo responsabile non sia stato liberato dal danneggiato dalla propria obbligazione verso lo stesso. Anche se il credito relativo al risarcimento dei danni e quello relativo all'indennizzo assicurativo sono strutturalmente differenti, tuttavia nell'ipotesi di conseguimento a favore del danneggiato-assicurato del risarcimento del danno, con rilascio di quietanza liberatoria, oppure nella ipotesi di remissione del debito o di transazione con il terzo, il risultato della liberazione dell'assicuratore dagli obblighi derivanti dal contratto di Assicurazione si produce per effetto della norma di legge, che prevede la responsabilita dell'assicurato che arrechi pregiudizio al diritto dell'assicuratore. Pertanto, quando quel pregiudizio si produce prima ancora che l'assicuratore paghi l'indennizzo assicurativo, si viene a determinare l'Estinzione del debito relativo all'indennizzo stesso. Tali conclusioni non cambiano per il fatto che i danneggiati siano i beneficiari per essere deceduto l'assicurato a seguito dell'evento compreso nel contratto di Assicurazione; anche per i loro diritti infatti l'assicuratore puo esercitare la surrogazione, non distinguendo l'art 1916 cod civ fra infortuni con esito di invalidita e infortuni con esito mortale. (Cfr 688/62; 47/60; 2296/58; 4019/54; 309/42) .*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)