Sez. L, Sentenza n. 12509 del 07/07/2004 (Rv. 574284 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Contrasto con la disciplina comunitaria - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
Il divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni lavorative, stabilito dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, non confligge con l'ordinamento comunitario, quale risulta a seguito della sentenza 11 dicembre 1997 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee; infatti detta pronunzia ritiene incompatibile con l'ordinamento comunitario il monopolio pubblico del collocamento, ma non riguarda l'attività di fornitura da parte di un appaltatore o di un altro intermediario di mere prestazioni di manodopera, con la realizzazione di un'interposizione sostitutiva della stipulazione di un diretto contratto tra lavoratore e fruitore effettivo delle prestazioni.
Riferimenti normativi: Legge 23/11/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)