Sez. L, Sentenza n. 8530 del 12/04/2006 (Rv. 591219 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Contrasto con la disciplina comunitaria - Esclusione - Limiti - Fattispecie..
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
Il divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni lavorative, stabilito dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, non confligge con l'ordinamento comunitario, quale risulta a seguito delle sentenze 11 dicembre 1997 e 8 giugno 2000 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, a meno che non sia accertata la ricorrenza cumulativa dei seguenti presupposti, indicati nelle dette sentenze comunitarie: a) gli uffici pubblici di collocamento non sono palesemente in grado di soddisfare, per tutti i tipi di attività, la domanda esistente sul mercato del lavoro; b) l'espletamento delle attività di collocamento da parte delle imprese private viene reso impossibile da disposizioni di legge che vietano tali attività; c) le attività di collocamento di cui trattasi possono estendersi a cittadini o territori di altri Stati membri. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il relativo motivo di ricorso, ritenendo che correttamente non fosse stata ravvisata da parte del giudice di merito violazione delle regole di concorrenza comunitaria, non avendo il datore di lavoro sostenuto di aver cercato la manodopera dapprima presso l'ufficio di collocamento, e non avendo provato che tale ufficio non fosse in grado di soddisfare le sue richieste di personale). .
Riferimenti normativi: Legge 23/11/1960 num. 1369 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)