Sez. 3, Sentenza n. 33241 del 19/12/2025 (Rv. 677321-02)
RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Violazione del diritto dell’Unione Europea - Responsabilità dello Stato-giudice nel sistema anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 18 del 2015 - Presupposti.
RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
In virtù dei principi sanciti dalla giurisprudenza della CGUE con le sentenze Francovich, Brasserie du Pecheur, Kobler e Traghetti del Mediterraneo s.p.a., anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 15 del 2018 (che ha modificato l'art. 2 della l. n. 117 del 1988), la violazione grave e manifesta del diritto dell'Unione Europea - consumata da parte di un giudice nazionale di ultima istanza mediante l'attribuzione di una portata manifestamente erronea a una norma comunitaria sostanziale o procedurale oppure mediante un'interpretazione del diritto nazionale suscettibile di condurre a un risultato contrario a tale diritto - costituiva fonte di responsabilità dello Stato-giudice, purché si trattasse di violazione specificamente caratterizzata, in quanto riguardante una norma sostanziale o procedurale sufficientemente chiara e precisa, avente carattere di intenzionalità o comunque di inescusabilità, scaturita dall'inosservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale o dal contrasto con l'interpretazione espressa fornita dalla giurisprudenza comunitaria.
Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 1988 art. 4 com. 2, Legge 15/02/2015 num. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)