Sez. 3, Sentenza n. 6810 del 07/04/2016 (Rv. 640313 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Responsabilità del magistrato e dello Stato - Differenze - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
In tema di responsabilità civile dei magistrati, l'art. 2 della l. n. 117 del 1988 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 18 del 2015) nella parte in cui, salvo il caso di violazioni manifeste del diritto dell'Unione imputabili ad un organo giurisdizionale di ultimo grado, differenzia la responsabilità personale del magistrato da quella dello Stato in base alla fonte - nazionale o comunitaria - della norma violata, non si pone in contrasto con gli artt. 3, 24, 28 e 97 Cost., trattandosi di fattispecie eterogenee, tra loro non comparabili.
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Legge 27/02/2015 num. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)