Sez. 3, Sentenza n. 2560 del 22/02/2012 (Rv. 621521 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Domanda risarcitoria contro lo Stato - Art. 2 della legge n. 117 del 1988 - Presupposti - Attività di interpretazione di norme di diritto - Valutazione del fatto e della prova - Responsabilità - Esclusione - Contrasto con gli obblighi connessi all'appartenenza all'Unione Europea - Limiti.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
In tema di responsabilità civile dei magistrati, l'art. 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, laddove - nel fissare i presupposti della domanda risarcitoria contro lo Stato per atto commesso con dolo o colpa grave dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni - esclude che possa dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto, ovvero di valutazione del fatto e della prova, è in contrasto con gli obblighi comunitari dello Stato italiano alla luce delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 24 novembre 2011, nella causa C-379/10, solo con riferimento alle violazioni manifeste del diritto dell'Unione Europea imputabili ad un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado.
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)