Sez. 3, Sentenza n. 3256 del 17/02/2005 (Rv. 581186 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - LITISCONSORTI NECESSARI | Giudizio risarcitorio ai sensi dell'art. 19 lett. c) della legge n. 990 del 1969 - Posizione del commissario liquidatore dell'impresa assicuratrice - Litisconsorte necessario - Accoglimento della domanda e condanna del conducente e dell'assicurato - Impugnazione del commissario - Ammissibilità nonostante l'assenza di pronuncia di condanna nei suoi confronti.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - LITISCONSORTI NECESSARI
In tema di assicurazione obbligatoria per la R.C.A. nel giudizio civile di risarcimento danni ai sensi dell'art. 19 lett. c) della legge n. 990 del 1969 il commissario liquidatore della impresa assicuratrice caduta in liquidazione coatta amministrativa riveste la posizione di litisconsorte necessario e conseguentemente, qualora il medesimo impugni la sentenza che abbia riconosciuto la responsabilità del conducente danneggiante e del proprietario assicurato condannandoli al pagamento delle somme liquidate a titolo di danno, il giudice dell'impugnazione non può, pur dichiarando di condividere la regola di litisconsorzio, ritenere inammissibile l'impugnazione in quanto la sentenza non reca condanna nei confronti del commissario.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 lett. C CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)